All'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 16 maggio 1989, n. 184, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la nomina di tutti i componenti il consiglio di amministrazione non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato il consiglio medesimo e' costituito con la nomina della maggioranza dei componenti". In sede di prima applicazione della presente legge, qualora la nomina non sia intervenuta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il consiglio di amministrazione della CIRA S.p.a. e' costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.
Testo vigente dal 19 febbraio 1991
