I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il quinquennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 3 14

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132

3

Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 30 settembre 1987".

D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284

14

Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.

Testo vigente dal 24 gennaio 2006

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art7 · fonte su Normattiva