Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1998 al 4 novembre 1999. Leggi il testo vigente →

Entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 le associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalita' istituzionali. A tal fine, alle relazioni sono allegati i bilanci preventivi ed i consuntivi dell'esercizio precedente. Il Ministro per la solidarieta' sociale, tenuto conto delle relazioni di cui al comma 1, presenta entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 una relazione al Parlamento che indica:

  • a)l'ammontare dei contributi statali concessi a ciascuna delle associazioni di cui al comma 1, specificando il titolo del contributo stesso;
  • b)i risultati conseguiti da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente, specificando l'ammontare delle spese sostenute per il personale, per l'acquisto di beni e servizi e per le altre voci residuali;
  • c)la regolarita' dei bilanci preventivi e dei consuntivi presentati dalle associazioni ai fini della richiesta del contributo;
  • d)i progetti e le attivita' svolte da ciascuna associazione a favore degli associati.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1998 al 4 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;438~art3 · fonte su Normattiva