Art. 3 — C o n t r o l l i
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Entro il 31 maggio di ciascuno degli anni ((2000, 2001 e 2002)) le associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalita' istituzionali. A tal fine, alle relazioni sono allegati i bilanci preventivi ed i consuntivi dell'esercizio precedente. Il Ministro per la solidarieta' sociale, tenuto conto delle relazioni di cui al comma 1, presenta entro il 31 luglio di ciascuno degli anni ((2000, 2001 e 2002)) una relazione al Parlamento che indica:
- a)l'ammontare dei contributi statali concessi a ciascuna delle associazioni di cui al comma 1, specificando il titolo del contributo stesso;
- b)i risultati conseguiti da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente, specificando l'ammontare delle spese sostenute per il personale, per l'acquisto di beni e servizi e per le altre voci residuali;
- c)la regolarita' dei bilanci preventivi e dei consuntivi presentati dalle associazioni ai fini della richiesta del contributo;
- d)i progetti e le attivita' svolte da ciascuna associazione a favore degli associati.
Testo in vigore dal 4 novembre 1999 al 3 agosto 2017
