Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62 (legge 16 agosto 1962, n. 1292). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 30 marzo 1963
