Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge si provvedera' con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, relativa al condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro C autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 aprile 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-03-20;162~art10 · fonte del testo