[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' approvata, con effetto dal 31 maggio 1910, l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la «Eastern Telegraph Company Limited» il 12 marzo 1910, per l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini della Compagnia fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfu', e per la manutenzione da parte della Compagnia stessa dei cavi dello Stato fra Milazzo e Lipari, fra Lipari e Salina e fra Bagnara e Torre di Faro (dieci comunicazioni).

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 7 luglio 1910.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]LUZZATTI - TEDESCO - FACTA - LEONARDI-CATTOLICA - CIUFFELLI.

[11]Visto, Il guardasigilli: FANI.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~approvazione-art1 · fonte del testo