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Miscellanea
Convenzione con la Compagnia «Eastern Telegraph» per la proroga della concessione riguardante l'esercizio e la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfu', e Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro
Legge 7 luglio 1910, n. 478
- Aggiornato al
- 26 luglio 1910
- Articoli
- 38
- Versioni storiche
- 39
- Art. 1Allegato n. 1. CONVENZIONE con la Compagnia «Eastern Telegraph» per la proroga delle…
- Art. 2La Compagnia si obbliga di mantenere i cavi Otranto-Corfu', Otranto-Zante e Sicilia-Malta…
- Art. 3I ripari che la Compagnia «Eastern» vorra' mettere in opera ai punti di approdo dei suoi…
- Art. 4I delegati dell'Amministrazione italiana avranno la facolta' di assistere alle esperienze…
- Art. 5L'Amministrazione italiana non sara' in verun modo responsabile dei guasti o…
- Art. 6L'esercizio dei cavi Sicilia-Malta, Otranto-Corfu' ed Otranto-Zante sul territorio…
- Art. 7Tutti i telegrammi che transiteranno sui tre cavi suindicati, saranno trattati…
- Art. 8La Compagnia «Eastern Telegraph» si obbliga, a decorrere dal 31 maggio 1910 e per tutta…
- Art. 9La Compagnia «Eastern» accorda all'Italia il transito per i suoi cavi alle corrispondenze…
- Art. 10In caso di guerra o di commozioni politiche l'Amministrazione italiana avra' il diritto…
- Art. 11La Compagnia si obbliga di mantenere, per la durata della presente Convenzione, le linee…
- Art. 12Tutti i cavi di cui all'art. 11 saranno esercitati esclusivamente dall'Amministrazione…
- Art. 13La Compagnia avra' il diritto di porre in opera ai punti di approdo in ogni cavo di…
- Art. 14Per la manutenzione dei cavi indicati nell'art. 11 l'Amministrazione italiana paghera' ad…
- Art. 15Agli effetti degli articoli 17 e 18, il canone complessivo di cui all'articolo…
- Art. 16La Compagnia si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun cavo contemplato…
- Art. 17Pel tempo che durera' l'interruzione od il guasto di cui all'articolo 16, a partire dal…
- Art. 18La Compagnia, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente la durata dei tre…
- Art. 19Le multe di cui all'articolo precedente saranno accertate trimestralmente e trattenute…
- Art. 20Non saranno applicabili le penalita' indicate nell'art. 18 quando la Compagnia dichiari…
- Art. 21Qualora, dopo la dichiarazione di cui all'articolo precedente, la Compagnia, invece della…
- Art. 22Un guasto s'intendera' riparato quando le condizioni di isolamento e di conducibilita'…
- Art. 23Nel caso di imperfetto andamento della corrispondenza sui cavi dello Stato, e' in…
- Art. 24I cavi che la Compagnia impieghera' nelle riparazioni dei cavi dello Stato dovranno…
- Art. 25La manutenzione dei casotti, pali di approdo e scaricatori dei cavi dello Stato sara'…
- Art. 26Nei periodi di riparazione dei cavi dello Stato, l'Amministrazione, dietro richiesta…
- Art. 27I telegrammi scambiati fra il personale della Compagnia a bordo della nave impiegata per…
- Art. 28I materiali occorrenti per la riparazione dei cavi di cui agli articoli 1 e 11 saranno…
- Art. 29Dal 31 maggio 1910 l'Amministrazione italiana entra anticipatamente in possesso dei cavi…
- Art. 30A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la Compagnia dara' una cauzione di L…
- Art. 31La cauzione, di cui all'articolo precedente, restera' acquisita all'Amministrazione…
- Art. 32Cessera' l'obbligo alla Compagnia «Eastern» imposto dall'art. 11 della presente…
- Art. 33Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere il suo contratto ad una Societa' di…
- Art. 34Un anno prima della scadenza della presente convenzione, l'Amministrazione italiana e la…
- Art. 35Le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'applicazione della presente…
- Art. 36La presente convenzione sara' registrata mediante il solo diritto fisso di una lira.
- Art. 37Per gli effetti civili della presente convenzione la Compagnia «Eastern Telegraph» delega…
- Art. 38La presente convenzione non sara' valida se non sara' approvata per legge. Fatta a Roma…
