[1]La Compagnia «Eastern Telegraph» si obbliga, a decorrere dal 31 maggio 1910 e per tutta la durata della presente Convenzione, di ridurre la sua tassa di transito per le corrispondenze scambiate fra l'Italia e l'Eritrea per via Malta-Perim a centesimi novanta per parola per i telegrammi privati ed a centesimi quarantacinque per parola per i telegrammi di Stato e di stampa.

[2]La Compagnia si obbliga contemporaneamente di concedere sulle tasse sopra indicate un ribasso percentuale proporzionale a quello che essa venisse a fare in seguito sulla tassa ordinaria attuale di lire due e centesimi cinquanta per parola per telegrammi scambiati fra l'Europa e Perim.

[3]Inoltre, durante l'interruzione per qualsiasi durata, del cavo Perim-Assab o Assab-Massaua, o di ambedue, la Compagnia si obbliga di ridurre del 50 per cento le sue tasse pel percorso da Modica ad Alessandria d'Egitto pei telegrammi privati, di Stato e di stampa, scambiati fra l'Italia e l'Eritrea per via Malta-Halfa-Cassala.

[4]La Compagnia consente inoltre che i telegrammi di servizio postale e telegrafico, scambiati fra l'Italia e l'Eritrea, godano della completa franchigia.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art8 · fonte del testo