[1]Allegato n. 1.
[2]CONVENZIONE con la Compagnia «Eastern Telegraph» per la proroga delle concessioni riguardanti l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfu', e la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato fra Milazzo e Lipari, Lipari e Salina e Bagnara e Torre di Faro (10 conduttori), con le modificazioni introdottevi dalla Camera dei deputati ed accettate dalla Compagnia «Eastern».
[3]Il ministro delle poste e telegrafi del Regno d'Italia, S. E. Di Sant'Onofrio gran cordone Ugo, ed il signor comm. Alfredo Eggington, rappresentante e procuratore legale della «Eastern Telegraph Company Limited» con domicilio legale a Roma, a forma dell'annesso atto di procura, allo scopo di regolare le condizioni alle quali e' concessa alla Compagnia suddetta una proroga della concessione riguardante la manutenzione e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfu', appartenenti alla Compagnia; e per la sostituzione delle convenzioni regolanti la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato fra Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro (10 conduttori), sono addivenuti alla stipulazione della seguente Convenzione:
[4]Art. 1.
[5]E' prorogata per venti anni, a decorrere dal 31 maggio 1910, la concessione accordata alla Compagnia «Eastern Telegraph» per l'esercizio e la manutenzione dei tre cavi sottomarini di sua proprieta' approdanti su territorio italiano, cioe' del cavo Sicilia-Malta, del cavo Otranto-Corfu' e del cavo Otranto-Zante, concessione che scade il 31 maggio 1910, in base alla legge n. 6873 (serie 3ª) del 31 maggio 1890.
[6]Per tutta la durata della proroga della concessione la Compagnia «Eastern Telegraph» si obbliga di mantenere a proprie spese e rischio, una comunicazione telegrafica sottomarina fra l'Italia e l'Egitto, per mezzo dei tre cavi sopra indicati e degli altri cavi colleganti Zante e Malta con l'Egitto.
Testo vigente dal 26 luglio 1910
