Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvata l'allegata convenzione in data 24 maggio 1930, modificativa di quella stipulata il 2 febbraio 1926, con la Societa' italiana di servizi marittimi, sedente in Roma, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Ciano - Mosconi - Di Crollalanza
[12]- Bottai.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009
