Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1960 al 16 dicembre 2010. 298 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per il passaggio del personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio degli Istituti di istruzione media tecnica, nonche' del personale tecnico degli Istituti e Scuole d'arte, ai posti istituiti ai sensi del terzo comma del precedente articolo, sono indetti esami, consistenti in una prova pratica integrata da un colloquio, secondo le norme vigenti in materia e con l'osservanza delle modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da emanarsi nel termine indicato nel primo comma del precedente art. 3. Dai predetti esami sono dispensati gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio, che abbiano riportato in un concorso per titoli ed esami a posti di insegnanti tecnico-pratici di ruolo ordinario almeno 60 punti, con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame. Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto Ministeriale di approvazione degli esami stessi, e gli insegnanti tecnico-pratici, che sono dispensati da tali esami, a decorrere dal 1° ottobre 1957. A detto personale e' attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, l'anzianita' maturata dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nei ruoli speciali transitori. Coloro che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti commi, o per non averli superati, non conseguano la nomina nel ruolo ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e la loro anzianita' di servizio viene computata come e' detto nel precedente art. 9. In tal caso altrettanti posti nel relativo ruolo saranno considerati non disponibili ai fini dei concorsi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-08-12;799~art11 · fonte del testo