Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1957 al 21 febbraio 1960. Leggi il testo vigente →
Per il passaggio del personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio degli Istituti di istruzione media tecnica, nonche' del personale tecnico degli Istituti e Scuole d'arte, ai posti istituiti ai sensi del terzo comma del precedente articolo, sono indetti esami, consistenti in una prova pratica integrata da un colloquio, secondo le norme vigenti in materia e con l'osservanza delle modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da emanarsi nel termine indicato nel primo comma del precedente art. 3. Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati, a decorrere, dal 1° ottobre successivo alla data del decreto Ministeriale di approvazione degli esami stessi, nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato, con il riconoscimento, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, dell'anzianita', maturata dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nei ruoli speciali transitori. Coloro che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti commi, o per non averli superati, non conseguano la nomina nel ruolo ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e la loro anzianita' di servizio viene computata come e' detto nel precedente art. 9. In tal caso altrettanti posti nel relativo ruolo saranno considerati non disponibili ai fini dei concorsi.
Testo in vigore dal 10 settembre 1957 al 21 febbraio 1960
