Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1957 al 16 dicembre 2010. 157 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I professori di ruolo-speciale transitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario istituite ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della presente legge e quelli che vengono iscritti nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto che occupano come insegnanti di ruolo speciale transitorio. Potranno in seguito essere trasferiti in altri posti o in altre sedi secondo le norme vigenti per i ruoli ordinari e per i ruoli transitori ordinari. I professori passati, ai sensi dell'art. 5 della presente legge, a cattedre di ruolo ordinario o nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto occupato, fino a quando non siano disponibili le cattedre stesse; si fa eccezione per i professori di ruolo speciale transitorio delle prime classi dei Licei scientifici, degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici, i quali potranno rimanere nel posto occupato fino a quando non saranno indetti i concorsi per le cattedre che saranno eventualmente istituite per tali classi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;799~art7 · fonte del testo