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I professori di ruolo-speciale transitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario istituite ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della presente legge e quelli che vengono iscritti nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto che occupano come insegnanti di ruolo speciale transitorio. Potranno in seguito essere trasferiti in altri posti o in altre sedi secondo le norme vigenti per i ruoli ordinari e per i ruoli transitori ordinari. I professori passati, ai sensi dell'art. 5 della presente legge, a cattedre di ruolo ordinario o nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto occupato, fino a quando non siano disponibili le cattedre stesse; si fa eccezione per i professori di ruolo speciale transitorio delle prime classi dei Licei scientifici, degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici, i quali potranno rimanere nel posto occupato fino a quando non saranno indetti i concorsi per le cattedre che saranno eventualmente istituite per tali classi.
Testo in vigore dal 10 settembre 1957 al 16 dicembre 2010
