Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I professori di ruolo-speciale transitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario istituite ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della presente legge e quelli che vengono iscritti nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto che occupano come insegnanti di ruolo speciale transitorio. Potranno in seguito essere trasferiti in altri posti o in altre sedi secondo le norme vigenti per i ruoli ordinari e per i ruoli transitori ordinari. I professori passati, ai sensi dell'art. 5 della presente legge, a cattedre di ruolo ordinario o nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto occupato, fino a quando non siano disponibili le cattedre stesse; si fa eccezione per i professori di ruolo speciale transitorio delle prime classi dei Licei scientifici, degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici, i quali potranno rimanere nel posto occupato fino a quando non saranno indetti i concorsi per le cattedre che saranno eventualmente istituite per tali classi.

Testo in vigore dal 10 settembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;799~art7 · fonte del testo