Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1957 al 16 dicembre 2010. 153 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I professori di ruolo speciale transitorio che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o per non averli superati, non ottengano il passaggio nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Per il raggiungimento dell'anzianita' di servizio richiesta nel secondo comma del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il passaggio al coefficiente superiore, il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio e' computato in aggiunta al servizio non di ruolo nei modi previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127. Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo altrettante cattedre nel relativo ruolo vanno considerate non disponibili ai fini dei concorsi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-08-12;799~art9 · fonte del testo