Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I professori di ruolo speciale transitorio che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o per non averli superati, non ottengano il passaggio nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Per il raggiungimento dell'anzianita' di servizio richiesta nel secondo comma del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il passaggio al coefficiente superiore, il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio e' computato in aggiunta al servizio non di ruolo nei modi previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127. Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo altrettante cattedre nel relativo ruolo vanno considerate non disponibili ai fini dei concorsi.

Testo in vigore dal 10 settembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;799~art9 · fonte del testo