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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacita' militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacita' militare e sulla istituzione di reparti militari speciali.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Sfato.

[10]Data a Roma, addi' 10 febbraio 1937 - Anno XV

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Lessona - Solmi - Di Revel.

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 28 aprile 1937 al 16 dicembre 2009

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