Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Art. 12 — Fondo per la cooperazione allo sviluppo

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I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge sono costituiti in "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo". Ai fini indicati dal precedente comma, il Fondo e' gestito dal Dipartimento con autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Per la gestione del Fondo e' istituita una apposita contabilita' speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato, di Roma, intestata al "Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo" del Ministero degli affari esteri. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale di cui sopra sono emessi a firma del direttore generale del Dipartimento o da funzionari da lui delegati. Il Fondo e' alimentato con:

  • a)gli stanziamenti e le disponibilita' di bilancio previsti nell'articolo 44; per gli esercizi successivi a quelli ivi considerati, in mancanza della determinazione con leggi speciali di nuovi finanziamenti pluriennali, gli stanziamenti stessi verranno determinati annualmente con la legge finanziaria prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468;
  • b)gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione, a programmi di cooperazione allo sviluppo;
  • c)donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente accettati;
  • d)eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati per esigenze funzionali;
  • e)qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attivita' del Dipartimento. Le somme ed i beni comunque destinati da Stati stranieri o da altri soggetti, pubblici e privati, al Dipartimento per le finalita' di cooperazione allo sviluppo ed i relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari saranno concesse le eventuali autorizzazioni necessarie.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art12 · fonte su Normattiva