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Nell'attivita' di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo rientrano:

  • a)l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo, con particolare riguardo per i settori dell'agricoltura, dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, delle infrastrutture, dei servizi sanitari sociali e culturali, del turismo, della ricerca scientifica e tecnologica;
  • b)la promozione e la concessione di crediti e altri apporti finanziari, a condizioni quanto possibile agevolate, a favore di Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo ed in correlazione agli indirizzi e ai programmi di cooperazione cui l'Italia partecipa e da essa promossi o approvati;
  • c)la partecipazione, anche finanziaria, all'attivita' di organismi e fondi comunitari e internazionali; per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
  • d)l'assistenza a popolazioni dei Paesi in via di sviluppo colpite da calamita' naturali o che versino in situazioni di particolare emergenza;
  • e)l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
  • f)il potenziamento degli strumenti e delle iniziative per la qualificazione e l'invio dei giovani, come volontari civili, nei Paesi in via di sviluppo.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art2 · fonte su Normattiva