Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Art. 26 — Dipendenti di enti pubblici e docenti universitari

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Gli enti pubblici, previo nulla osta delle Amministrazioni vigilanti, compresi gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, d'intesa con il Ministero degli affari esteri possono, compatibilmente con le esigenze di servizio, collocare in aspettativa per un periodo non superiore a 4 anni personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, lettera a). Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui al precedente articolo 25, quarto comma, a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale degli enti ospedalieri l'intero onere relativo a tali assegni (comprese le indennita' di aggiornamento e di rischio ad esclusione di ogni altra indennita' che si considera assorbita dall'indennita' di servizio all'estero di cui all'articolo 28) puo' essere assunto dal Dipartimento. Tale personale e' inviato all'estero nella forma prevista dall'articolo 25 e con il trattamento previsto nel presente titolo. Detto personale conserva altresi' il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi possono essere rimborsati dal Ministero degli affari esteri all'amministrazione di appartenenza. Il Ministero della pubblica istruzione puo' autorizzare docenti delle Universita', italiane a usufruire di un congedo con assegni di durata non superiore a 6 mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare l'insegnamento presso le facolta' di studi di cui alla lettera g) dell'articolo 14.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art26 · fonte su Normattiva