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Agli effetti della presente legge, sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualita' personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonche' di adeguata formazione e d'idoneita' psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarieta' e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di lavoro nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attivita' dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione:

  • a)con i Paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con lo Stato italiano;
  • b)con enti, istituti ed organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 nell'ambito di programmi approvati dal Dipartimento;
  • c)con enti ed organismi internazionali, ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o concorra;
  • d)con il Ministero degli affari esteri. Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalita' di selezione, di formazione e di addestramento dei volontari sono determinate periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art33 · fonte su Normattiva