Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Art. 42 — Servizio militare: modalità per la dispensa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987. Leggi il testo vigente →

Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale e' stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata da un certificato, rilasciato dalla rappresentanza competente per territorio o dal Dipartimento, attestante il regolare espletamento del servizio di volontariato civile per la durata di almeno un biennio. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si e' impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al quarto comma dell'articolo 39 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione e' proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria. Durante il periodo di sospensione della attivita' scolastica che eccede la durata delle ferie consentita ai sensi dell'articolo 34, n. 3), gli insegnanti in servizio di volontariato civile devono essere applicati, ai fini del compimento del biennio prescritto nel secondo comma dell'articolo 40, a compiti di cooperazione adeguati alla loro qualificazione, stabiliti d'intesa fra l'autorita' presso la quale prestano la loro opera e la rappresentanza italiana competente per territorio.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art42 · fonte su Normattiva