Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Art. 44 — Stanziamenti
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Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge:
- a)per la cooperazione finanziaria, in correlazione all'istituzione del fondo di rotazione previsto dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, viene iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri uno stanziamento, congruamente proporzionale, destinato all'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi, ai sensi degli articoli 26 e 27 della citata legge; in favore dei Paesi dei quali l'Italia intende particolarmente agevolare lo sviluppo anche in relazione all'impegno di cooperazione che vi sostiene e che intende svolgervi;
- b)per la cooperazione economica e tecnica, e' autorizzata, per il periodo 1979-1983, la complessiva spesa di lire 300 miliardi la quale, in considerazione del preminente interesse che assumono la continuita' e regolarita' dell'erogazione, verra' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione del seguente impegno poliennale: miliardi 32 nell'anno 1979; miliardi 47 nell'anno 1980; miliardi 60 nell'anno 1981; miliardi 75 nell'anno 1982; miliardi 86 nell'anno 1983;
- c)quanto al concorso finanziario italiano ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo, esso verra' promosso e curato dal Dipartimento, di concerto con il Ministero del tesoro, quando il relativo onere sia previsto da specifiche disposizioni legislative o comunque venga a gravare su altri capitoli del bilancio dello Stato. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni 1980 e successivi, gli stanziamenti di cui alla lettera b) del precedente comma potranno essere aumentati in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi. Gli stanziamenti stessi sono integrati di diritto dalle disponibilita' di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate e non erogate nei precedenti esercizi. Alla copertura dell'onere di lire 32 miliardi relativo all'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con gli stanziamenti di cui al primo comma, lettera b), e con ogni altro successivo stanziamento relativo alle stesse finalita', il Dipartimento e' autorizzato altresi' a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo del Dipartimento, di cui all'articolo 17; per l'attrezzatura e per il funzionamento del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, del Comitato direzionale e del Dipartimento stesso, sovvenendo a tutti i relativi fabbisogni d'ufficio in forma diretta e senza le formalita' previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, in relazione all'articolo 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802; per l'indennita' di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato ed aggiuntivo; per le missioni di controllo delegate a personale delle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti; nonche' per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalita' di Paesi in via di sviluppo, invitate per la trattazione con il Dipartimento dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione con i Paesi stessi. Gli stanziamenti inscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati in percentuale del prodotto nazionale lordo sulla base degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali competenti.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
