Ai fini dell'attuazione dei programmi regionali di cui alla presente legge, le regioni sono autorizzate a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni. Il limite di impegno per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente comma e' a carico delle regioni per gli anni di durata dei singoli programmi e sara' iscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni successivi. Ai mutui di miglioramento fondiario previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 e quelle di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 22 dicembre 1983

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;984~art18 · fonte su Normattiva