Nei casi di pensioni ai superstiti e comunque di trattamenti di quiescenza indiretti e di reversibilita', i rapporti di parentela indicati nei punti 3) e 4) dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, richiamata dal secondo comma dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e nei punti c) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono riferiti al titolare del rapporto dal quale deriva il diritto ai predetti trattamenti di quiescenza.
Testo vigente dal 17 dicembre 1957
