Art. 2 — Rivalutazione delle pensioni indirette e di riversibilità
Le pensioni indirette e di riversibilita', in corso di godimento al 1 gennaio 1961, liquidate in favore di superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1 dicembre 1954 e di pensionati con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955, sono riliquidate, applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo le percentuali stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.
Testo vigente dal 30 agosto 1961
