L'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e' integrato come segue: "5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente".

Testo vigente dal 17 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-29;1177~art1 · fonte del testo