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La tassa di trasporto stabilita dall'art. 9 del R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 2 gennaio 1939-XVII, n. 58, sui trasporti di cose su strade ordinarie e autostrade e' limitata, per le filovie, ai percorsi fuori linea effettuati con vetture azionate con mezzi diversi dalla presa diretta di corrente.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
