Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari
Art. 17 — Principi e criteri direttivi in materia di agricoltura e sanita
I decreti delegati in materia di agricoltura e sanita', di cui all'elenco "B" allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:
- a)per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso zootecnico, i decreti saranno informati all'esigenza di perseguire una piu' efficiente tutela economica degli allevatori ed a fissare idonee garanzie sanitarie per gli alimenti destinati agli animali evitando che contengano sostanze particolari che possano risultare nocive al bestiame e all'uomo. A tali fini con i decreti si provvedera':
- 1)a definire i prodotti, da impiegare singolarmente o convenientemente miscelati fra loro, per l'alimentazione degli animali;
- 2)a stabilire le modalita' d'impiego dei prodotti e degli additivi opportunamente ripartiti per categorie;
- 3)a dettare idonee garanzie, sotto il profilo sanitario, intese ad evitare possibili immissioni sul mercato di alimenti pericolosi per la presenza di agenti patogeni;
- 4)a disporre efficaci misure di vigilanza e di controllo.
- b)per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso umano e gli scambi intra ed extra-comunitari di carni fresche e di animali, i decreti provvederanno a stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana e del patrimonio zootecnico, nonche' a disporre efficaci e tempestive misure di vigilanza, provvedendo anche a semplificare i sistemi di controllo necessari allo scopo.
Testo vigente dal 13 maggio 1987
