I decreti delegati in materia di agricoltura e sanita', di cui all'elenco "B" allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:

  • a)per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso zootecnico, i decreti saranno informati all'esigenza di perseguire una piu' efficiente tutela economica degli allevatori ed a fissare idonee garanzie sanitarie per gli alimenti destinati agli animali evitando che contengano sostanze particolari che possano risultare nocive al bestiame e all'uomo. A tali fini con i decreti si provvedera':
  • 1)a definire i prodotti, da impiegare singolarmente o convenientemente miscelati fra loro, per l'alimentazione degli animali;
  • 2)a stabilire le modalita' d'impiego dei prodotti e degli additivi opportunamente ripartiti per categorie;
  • 3)a dettare idonee garanzie, sotto il profilo sanitario, intese ad evitare possibili immissioni sul mercato di alimenti pericolosi per la presenza di agenti patogeni;
  • 4)a disporre efficaci misure di vigilanza e di controllo.
  • b)per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso umano e gli scambi intra ed extra-comunitari di carni fresche e di animali, i decreti provvederanno a stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana e del patrimonio zootecnico, nonche' a disporre efficaci e tempestive misure di vigilanza, provvedendo anche a semplificare i sistemi di controllo necessari allo scopo.

Testo vigente dal 13 maggio 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183~art17 · fonte su Normattiva