[1]Al secondo comma dell'art. 50 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, e' sostituito il seguente:

[2]«Qualora il procuratore delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per le case popolari od economiche, comunichera' la sua opposizione motivata alla parte interessata, la quale potra' produrre ricorso in via amministrativa al Ministro per i lavori pubblici, il quale decide previa intesa col Ministro per le finanze».

Testo vigente dal 5 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843~art4 · fonte del testo