Agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni concernenti le imposte dirette, anche se previste dalle leggi di approvazione dei piani regolatori, si considerano nuove costruzioni le sopraelevazioni, le trasformazioni di soffitte e gli ampliamenti, ancorche' costituiti da singoli vani, degli edifici preesistenti.

Testo vigente dal 5 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843~art5 · fonte del testo