Agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni concernenti le imposte dirette, anche se previste dalle leggi di approvazione dei piani regolatori, si considerano nuove costruzioni le sopraelevazioni, le trasformazioni di soffitte e gli ampliamenti, ancorche' costituiti da singoli vani, degli edifici preesistenti.
Testo vigente dal 5 agosto 1942
