[1]Per le societa' cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli articoli 147, 1° comma, e 149, lettera b), del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, i quali siano scaduti o vengano a scadere dal 1° gennaio 1938-XVI, e durante il tempo della guerra, sono estesi a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.

[2]Non sono, pero', restituibili le tasse e le imposte indirette sugli affari gia' percette, in misura ordinaria, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 773

1

Il D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 773 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli Istituti autonomi per le case popolari, il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, e' prorogato dal 16 aprile 1948 al 15 aprile 1951."

L. 1 luglio 1952, n. 864

2

La L. 1 luglio 1952, n. 864 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, gia' prorogato fino al 15 aprile 1951, e' da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno 1955."

Testo vigente dal 1 agosto 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1952

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1948 al 1 agosto 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 luglio 1952, n. 864

    La L. 1 luglio 1952, n. 864 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, gia' prorogato fino al 15 aprile 1951, e' da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno 1955."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843~art2 · fonte del testo