[1]Per le societa' cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli articoli 147, 1° comma, e 149, lettera b), del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, i quali siano scaduti o vengano a scadere dal 1° gennaio 1938-XVI, e durante il tempo della guerra, sono estesi a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 773
1Il D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 773 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli Istituti autonomi per le case popolari, il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, e' prorogato dal 16 aprile 1948 al 15 aprile 1951."
L. 1 luglio 1952, n. 864
2La L. 1 luglio 1952, n. 864 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, gia' prorogato fino al 15 aprile 1951, e' da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno 1955."
Testo vigente dal 1 agosto 1952
