[1]Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi dagli enti ed istituti di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico 28 aprile l938-XVI, n. 1165, a tenore e pei fini del testo unico medesimo.

[2]La stessa esenzione e' applicabile anche agli interessi sui mutui concessi da societa' e privati per la costruzione di case popolari. Ne sono altresi' esenti gli utili di gestione corrisposti ai soci assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni delle societa' cooperative e di mutuo soccorso.

[3]Ferma restando l'esenzione per gli interessi sui mutui gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, sotto l'impero delle disposizioni legislative le quali prevedevano tale esenzione, sono abrogati l'art. 157 del testo unico predetto e l'ultimo comma dell'art. 153.

Testo vigente dal 5 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843~art3 · fonte del testo