Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' del Corpo della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato sono integrate, nei casi e secondo le modalita' previsti all'articolo 15, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, con la copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.

Testo vigente dal 7 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1993-12-23;574~art1 · fonte su Normattiva