Copertura degli oneri residui del primo gruppo di opere della linea "A" della metropolitana di Roma
Art. 1
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E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.500 milioni per la copertura dei residui oneri relativi all'esecuzione del primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) della linea A (Prati-Termini-Osteria del Curato) della metropolitana di Roma, previste dalle leggi 24 dicembre 1959, n. 1145, e 1 febbraio 1978, n. 19.
Testo in vigore dal 1 aprile 1983 al 22 dicembre 2008
