Art. 2
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All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rifinanziamento del programma di costruzione, ampliamento e ammodernamento di linee metropolitane. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 1 aprile 1983 al 22 dicembre 2008
