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Le emissioni delle obbligazioni di cui al precedente articolo saranno effettuate con le modalita' e alle condizioni che verranno stabilite con appositi regolamenti da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Testo in vigore dal 29 marzo 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-03-09;127~art3 · fonte del testo