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La tredicesima mensilita' spettante ai dipendenti statali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni, e' corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di detto mese. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, numero 740, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874, e le altre norme incompatibili con quelle del presente articolo.

Testo in vigore dal 15 aprile 1977 al 25 novembre 2001

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-04-14;112~art6 · fonte su Normattiva