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L'indennita' pensionabile eccedente la fascia di lire 35.500, i compensi speciali concessi ai sensi dell'articolo 70 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, nonche' le prestazioni richieste ed effettuate dal personale ferroviario a decorrere dal 16 febbraio 1974, in deroga al disposto del penultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, sono remunerabili e, comunque, non soggetti a recupero fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-01-09;7~art5 · fonte del testo