A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche' ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalita' organizzata e' concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 2 L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e' corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita' organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilita' secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualita' del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. ((Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilita' o indiretta.)) L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Il trattamento speciale di reversibilita' corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennita' ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma e autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidita' di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e sucessive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. 6

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510

2

Il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che " L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge."

L. 24 dicembre 2003, n. 350

6

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

La L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha disposto (con l'art. 4, comma 238) che " Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili."

Testo vigente dal 13 luglio 2011

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 34713/2025

    30 dicembre 2025

    ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Art. 2, comma 105, l. n. 244 del 2007 - Rinvio all’art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206 del 2004 (come modificato dall’art. 2, comma 106, l. n. 244 del 2007) - Assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407 del 1998 - Figlio superstite non a carico di vittima del dovere di cui all’art. 1, commi 563 e 564, l. n. 266 del 2005 - Spettanza - Speciale assegno di euro 1.033,00 mensili - Spettanza - Esclusione. 11 <!-- pag. 12 --> SEZIONI UNITE In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della l. n. 244 del 2007 si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008: a) l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della l. n. 407 del 1998, e successive modificazioni, è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della "vittima" al momento del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili, di cui all'art. 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della "vittima" secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 della legge n. 466 del 1980 e successive modificazioni.

    Art. 2 · Art. 5 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-11-23;407~art2 · fonte su Normattiva