L'indennita' di servizio notturno di cui all'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, nonche' quella per servizio festivo di cui all'articolo 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e successive modifiche, e' estesa, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nella misura fissata per la Polizia di Stato.
Testo vigente dal 17 ottobre 1986
