Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltreche' ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avra' durata annuale, salva la possibilita' di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore. I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770
3Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770, ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessa di avere efficacia il presente articolo 8.
Testo vigente dal 6 aprile 1995
