Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 10 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e' sostituito dal seguente: "Nei giorni festivi diversi dalla domenica l'amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, puo' disporre turni di lavoro: in tali casi l'impiegato puo' optare per i compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi ovvero per l'astensione dal lavoro in altro giorno feriale da stabilire dall'amministrazione".
Testo vigente dal 14 gennaio 1978
