Il primo comma dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1973, n. 809, concernente l'orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e' sostituito dal seguente: "La durata settimanale del lavoro ordinario del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, e' stabilita in 36 ore".

Testo vigente dal 14 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-31;998~art6 · fonte su Normattiva