Art. 36 — Indennità al personale degli uffici itineranti. 1. Le disposizioni di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, sono estese al personale comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti
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Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1982 al 8 novembre 1989
