Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, si applicano a non meno del 60 per cento e del 40 per cento del personale direttivo nominato, rispettivamente, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Testo vigente dal 4 gennaio 1982

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urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art40 · fonte su Normattiva