Art. 40 — Applicazione del personale delle carriere direttive
Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, si applicano a non meno del 60 per cento e del 40 per cento del personale direttivo nominato, rispettivamente, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Testo vigente dal 4 gennaio 1982
