Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e' sostituito dal seguente: "I vincitori frequentano, di norma, un corso di formazione e di qualificazione professionale in sede centrale o periferica, compreso il personale di VII e VIII categoria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472".
Testo vigente dal 4 gennaio 1982
