Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e' sostituito dal seguente: "I vincitori frequentano, di norma, un corso di formazione e di qualificazione professionale in sede centrale o periferica, compreso il personale di VII e VIII categoria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472".

Testo vigente dal 4 gennaio 1982

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urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art41 · fonte su Normattiva