Art. 13 — Tutela delle lavoratrici madri
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Il lavoro prestato nella Polizia di Stato e' da considerarsi pericoloso e faticoso agli effetti di quanto previsto dagli articoli 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Le incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per il personale della Polizia di Stato sono devolute al servizio sanitario, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in conformita' al combinato disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
Testo in vigore dal 11 agosto 1990 al 8 maggio 1994
