Art. 13 — Tutela delle lavoratrici madri
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1.(( E' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204)). Le incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per il personale della Polizia di Stato sono devolute al servizio sanitario, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in conformita' al combinato disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. (( 1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria)).
Testo in vigore dal 8 maggio 1994 al 27 aprile 2001
